STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND
FOR NATURE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art.1 (denominazione)
E' costituita con il nome di Associazione Italiana per il World Wide
Fund for Nature- denominata da ora in avanti WWF Italia (oppure per esteso Fondo Mondiale
per la Natura) una associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e
apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue esclusivamente il fine di
solidarietà sociale mediante la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal DL 460/97 il WWF Italia utilizzerà la
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo
"ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle
comunicazioni al pubblico.
Art.2 (sede)
L'Associazione ha sede legale in Roma; si articola in Sezioni regionali e queste in Sezioni locali
Art.3 (affiliazione al WWF Internazionale)
L'affiliazione del WWF Italia al WWF Internazionale è regolata da un apposito accordo con il quale si definiscono le modalità di partecipazione del WWF Italia al raggiungimento della missione del WWF Internazionale e all'attuazione del suo programma nel rispetto della normativa vigente.
Art.4 (Scioglimento)
Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo Nazionale propone all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione.
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione,
l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della
liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
TITOLO II - Finalità dell'Associazione
Art.5 (Finalità)
In armonia con la Missione del WWF Internazionale le finalità del WWF Italia sono la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente tramite:
Lo scopo finale del WWF Italia è fermare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.
Al fine di specificare e adattare ulteriormente le finalità del WWF Italia, il Consiglio Nazionale elabora e aggiorna, nei limiti di cui sopra, la missione del WWF Italia, in accordo con la missione del WWF Internazionale.
Il WWF Italia pertanto svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità. L'Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per natura in quanto integrative delle stesse.
Art. 6 (Attività istituzionali)
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto il WWF Italia svolge le seguenti attività istituzionali in Italia e all'estero:
Art.7 (Strumenti)
Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il WWF Italia utilizza i seguenti strumenti:
TITOLO III - I Soci
Art. 8 (Ammissione - Categoria di soci)
Coloro che condividono le finalità del WWF Italia possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione.
Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto a un solo voto nell'Assemblea Nazionale e conformemente a quanto stabilito con apposito regolamento del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota minima associativa e le diverse categorie di Soci.
L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a atitolo particolare né per successione a titolo universale.
Tutti i Soci, esclusi i minorenni, possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti.
Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità del WWF Italia o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere escluso dall'Associazione .
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri secondo quanto indicato nella procedura stabilita.
Art.9 (I Soci Attivisti)
Ad ogni categoria di Socio, come stabilito dal Consiglio Nazionale, può aggiungersi la qualifica di Socio Attivista: Tale Socio presta la sua attività in modo personale, volontario e gratuito nel WWF Italia, nelle sezioni regionali, nelle sezioni locali, o in altre sedi. Pertanto sono soci Attivisti i membri del Consiglio Nazionale, dei Consigli di Sezione regionale, i Responsabili di Sezione locale e coloro che ricoprono ogni altra carica volontaria nel WWF Italia.
L'attività di Socio non da diritto ad alcun compenso.
Art.10 (Acquisizione della qualifica di Socio)
La qualifica di Socio del WWF Italia si acquisisce all'atto del pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. La qualifica di socio cessa a seguito di dimissioni che potranno manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale, o a seguito di esclusione di cui agli artt.8 e 24. Il Segretario Generale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci.
TITOLO IV - Gli Organi
Art.11 (Indicazione degli organi)
Gli organi nazionali dell'Associazione sono:
Gli organi locali dell'Associazione sono:
n) Il responsabile della Sezione locale.
Art.12 (Incompatibilità)
Le cariche di cui all'art.11 con esclusione del punto e), f) sono totalmente gratuite.
Tutte le cariche sono incompatibili con:
Le presenze in commissioni, consulte, ecc. su indicazione del WWF Italia, sono normate da apposito regolamento che disciplina anche il collegio dei Probiviri cui verrà affidato il giudizio su altre incompatibilità che possano essere sollevate.
Non sono ammessi cumuli di cariche nell'Associazione.
Capo I - L'Assemblea Nazionale
Art.13 (L'Assemblea Nazionale)
All'Assemblea, indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione dell'attività e del bilancio consuntivo, e per la nomina ad referendum dei membri del Consiglio Nazionale, hanno diritto di partecipare tutti i soci.
All'Assemblea, indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci o da almeno due dei revisori dei Conti e da almeno la metà dei Consiglio delle sezioni regionali, hanno diritto di partecipare tutti i Soci.
La convocazione dell'Assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal presidente del WWF a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.
La convocazione per la sessione straordinaria è inoltre inviata mediante raccomandata a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, ai Revisori dei Conti, ai Probiviri, ai Presidenti delle Sezioni Regionali, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni, ha diritto ad un solo voto.
Art.14 (Funzioni)
L'Assemblea Nazionale:
Art.15 (Regole dell'Assemblea)
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal presidente del WWF Italia, Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.
Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale all'atto dell'avviso di convocazione.
Art.16 (Assemblea Nazionale ad referendum)
Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Soci, l'Assemblea Nazionale per il rinnovo del Consiglio Nazionale avviene per votazione ad referendum con le seguenti modalità.
In prossimità della scadenza del mandato dei Consiglieri Nazionali, vengono inviati, a cura del Segretario Generale, a tutti i Soci, esclusi i minorenni, l'ordine del giorno e la scheda di votazione contenente la lista dei candidati designati dalla Commissione di Programma, con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione, entro le quali i Soci sono chiamati a pronunciarsi, nonché la data e il luogo dello scrutinio. In ogni caso resta confermato il diritto di ciascun Socio ad esprimere la propria preferenza su nominativi non compresi nella suddetta lista dei candidati.
La spedizione delle schede ai Soci deve avvenire non meno di sessanta giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Nazionale. Qualora un Socio non riceva la scheda, nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea può chiederne il duplicato alla Segreteria Generale. Il regolamento per le elezioni stabilisce i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto. Il voto del Socio si esprime mediante invio per posta della scheda di votazione entro le ore 24 del giorno di convocazione, a tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione. Il Socio si costituisce, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la spedizione di un'unica scheda di votazione. Le schede di votazione spedite dai Soci entro le ore 24 del giorno fissato per la prima convocazione valgono, ove necessario, anche per la costituzione nell'Assemblea di seconda adunanza. Le schede di votazione sono raccolte e registrate presso un notaio, che dopo la chiusura dell'urna la consegna al Presidente dell'Associazione. Dopo la consegna, l'apertura e lo spoglio vengono effettuati collegialmente sotto la responsabilità del Presidente del WWF Italia, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale. Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi.
L'esito della votazione viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sull'organo di stampa principale del WWF Italia nel numero successivo alla data di chiusura dello scrutinio.
In caso di urgenza il Consiglio Nazionale può abbreviare di quindici giorni i termini previsti per la spedizione delle schede.
Capo II Il Consiglio Nazionale
Art.17 (Composizione, durata, regole di funzionamento)
Il Consiglio Nazionale è composto da diciotto membri Soci del WWF Italia.
Sei vengono nominati dal WWF Internazionale su proposta del Consiglio Nazionale, dodici eletti dall'Assemblea Nazionale ad referendum tra una rosa di candidati proposti dalla Commissione di Programma. In ogni tornata i candidati devono essere designati in numero doppio rispetto ai Consiglieri da eleggere.
Ogni anno viene rinnovato un terzo del Consiglio Nazionale, di cui quattro Consiglieri eletti ad referendum e due di nomina internazionale; i sei Consiglieri devono comunque entrare in carica contemporaneamente nella stessa seduta di Consiglio Nazionale. Ogni Consigliere dura in carica tre anni.
Un Consigliere non può durare in carica per più di tre mandati consecutivi.
Il Consigliere nominato presidente, ove in questa carica non abbia già cumulato tre mandati, ha diritto ad essere ricandidato per un ulteriore mandato.
Un Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio decade automaticamente dalla carica e viene sostituito, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione dei Presidente o quando lo richiedano almeno sette Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più di un terzo dei componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Al Consiglio Nazionale possono assistere i Presidenti delle sezioni regionali, salvo specifiche eccezioni previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Nazionale.
Art.18 (Funzioni)
Il Consiglio Nazionale è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine del WWF Italia, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:
Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare il WWF Italia nelle occasioni e nei luoghi opportuni.
Capo III il Presidente e i Vice Presidenti
Art.19
I Consiglio Nazionale elegge al proprio interno il Presidente e due Vice Presidenti che sono pure Presidente e Vice Presidente del WWF Italia.
Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni, salvo la precedente cessazione per mancata rielezione della carica di Consigliere.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Nazionale. Svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale. Predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Comitato Direttivo, convoca le riunioni del Consiglio Nazionale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono
esercitati dal Vice presidente anziano o dal Vice Presidente delegato.
Art. 20 (Legale rappresentanza)
La legale rappresentanza del WWF Italia spetta di diritto al Presidente e a ciascuno dei due Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro.
Capo IV Il Comitato Direttivo
Art.21
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro Consiglieri eletti ogni anno dal Consiglio Nazionale. E' presieduto e convocato dal Presidente o da un Vice Presidente.
Il Comitato Direttivo coadiuva il Consiglio Nazionale nello svolgimento delle funzioni di controllo ed amministrazione in particolare riferimento ai commi 5), 10), 13) dell'art.18.
E' direttamente responsabile delle assunzioni e licenziamenti del personale.
Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali.
Predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale.
Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività. In caso di assoluta urgenza e necessità sostituisce il Consiglio Nazionale salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Nelle delibere di spesa non può derogare le previsioni di bilancio.
Il Comitato Direttivo può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente facente funzioni.
Il Comitato Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega.
Il Comitato Direttivo per l'attuazione delle funzioni ad esso riservate, può nominare procuratori ad negotia ad litem.
Capo V II Segretario Generale
Art.22
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale e dura in carica tre anni.
E' compito del Segretario Generale proporre la strategia del WWF Italia per il raggiungimento delle finalità statutarie, assicurare l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo lo Statuto, la missione ed il programma, e inoltre assicurare la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine del WWF Italia secondo le direttive del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.
Il Segretario Generale partecipa di diritto senza facoltà di voto alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo, della Commissione di Programma e delle Commissioni speciali consultive.
Capo VI II Collegio dei Revisori dei Conti
Art.23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione della Commissione di Programma tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.
Provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.
Capo VII II Collegio dei Probiviri
Art.24
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione.
I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.
Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.
Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e Sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivati entro novanta giorni. I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa. Il provvedimento di esclusione dall'Associazione viene proposto all'Assemblea Nazionale, che decide su di esso.
Capo VIII La Commissione di Programma
Art.25
E' composta dai membri del Consiglio Nazionale e dai Presidenti delle Sezioni regionali. Ai lavori partecipano: il Segretario Generale, e possono intervenire, senza diritto di voto, su invito dei membri di diritto, volontari e dipendenti del WWF Italia.
Predispone il programma delle attività e ne indica le fonti di finanziamento.
Stabilisce la lista dei candidati alla votazione ad referendum per il rinnovo del Consiglio Nazionale.
D'intesa con il Consiglio Nazionale, formula il regolamento delle Sezioni regionali e locali come da artt.27 e 28.
In caso di impossibilità del Presidente della Sezione regionale a partecipare alle riunioni, il Consiglio della Sezione regionale delega altro membro del Consiglio stesso. Le deleghe non sono valide per la votazione relativa ai candidati al Consiglio Nazionale.
Viene convocata dal Presidente del WWF Italia o quando lo richiedano sette Consiglieri Nazionali o un terzo dei Presidenti, o Consiglieri delegati, delle Sezioni Regionali; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Si riunisce almeno due volte all'anno.
Capo IX Le Commissioni speciali consultive e Comitato Scientifico
Art.26
Il Consiglio Nazionale può istituire Commissioni Consultive per ricevere supporto nello svolgimento del proprio lavoro. Le Commissioni possono essere composte anche da membri esterni all'Associazione e vengono normate da un apposito regolamento. Il Consiglio Nazionale istituisce, inoltre, il Comitato Scientifico, costituito da esperti e studiosi di varia provenienza disciplinare, con il ruolo di fornire al Consiglio stesso e al Segretario generale un'ampia ed aggiornata informazione scientifica sui temi di interesse del WWF Italia.
Capo X I Consigli Regionali
Art.27
Il Consiglio è costituito da un numero dispari di Consiglieri, Soci del WWF Italia, variabile da un minimo di cinque a un massimo di undici a seconda delle dimensioni della Sezione regionale.
I Consiglieri sono eletti con votazione ad referendum dai Soci maggiorenni della Sezione Regionale in regola con il versamento delle quote sociali tra una rosa di candidati designati dalle Sezioni locali e da componenti del Consiglio uscente.
Il Consiglio rimane in carica tre anni. Un Consigliere di Sezione regionale non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.
Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere che non assista per tre volte consecutive alla riunioni di Consiglio è considerato automaticamente decaduto dalla carica. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio subentrano i primi dei candidati non eletti nell'ultima votazione.
Ai Consigli Regionali possono partecipare, come auditori, i responsabili di sezione locale.
Un apposito regolamento stabilisce le norme di funzionamento ed
elettorali di Sezioni regionali e Sezioni locali.
Art.28 (Funzioni)
Il Consiglio della Sezione regionale:
Il Consiglio della Sezione regionale decentra l'esercizio delle proprie competenze alle Sezioni locali. Un apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, di intesa con la Commissione di Programma precisa le norme di funzionamento ed i criteri di finanziamento e di amministrazione delle Sezioni locali.
Capo XI II Presidente di Sezione Regionale
Art.29
Il Consiglio Regionale elegge al suo interno il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, i due Vice Presidenti, che durano in carica tre anni
Il Presidente ha le seguenti funzioni:
Capo XII Il Responsabile di sezione locale
Art.30
Il Responsabile di Sezione locale è un Socio del WWF Italia nominato dal Consiglio Regionale scelto tra un terna di candidati proposta dai Soci della Sezione.
Resta in carica per tre anni e non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.
Il responsabile guida la Sezione locale, ne organizza l'attività, coordina il Programma dell'Associazione. E' responsabile delle relazioni esterne nel territorio di propria competenza e dei rapporti con gli organi associativi regionali, attiva e promuove il volontariato.
TITOLO V - Le risorse economiche
Art.31 (Indicazione delle risorse)
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
Art.32 (Il patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed
immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito
divieto di distribuzione ai soci o a terzi. Le eventuali disponibilità finanziarie
possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni
societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Nazionale
ritenga opportuno.
Art.33
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto fondi, beni o servizi ai Soci, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte.
Art.34
E' vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale.
Art.35 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario ha inizio il 1°Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.